Giustizia sportiva e modelli organizzativi sportivi


estratto del ciclo di lezioni sui Modelli Organizzativi (D.lgs. 231/01 – Safeguarding – MOG di prevenzione al doping per gli sport di squadra) tenuto dall’Avv. Fabio Fornarino nel Master di I° livello in “Sport Analytics e AI per il Management Sportivo” – Università di Torino – Dipartimento di Management “Valter Cantino” – Seed Capital Pro – anno accademico 2024-25
Negli sport di squadra le squadre possono essere coinvolte in problematiche di doping direttamente – in caso ad esempio di connivenza o concorso (materiale o morale) da parte dei membri della squadra nella violazione delle Norme Sportive Antidoping (NSA) da parte di singoli atleti – o indirettamente – quando ad alcuni atleti della squadra vengono notificate violazioni delle NSA.
Nel primo caso la responsabilità dei singoli autori della connivenza o del concorso potrà condurre al normale iter del procedimento disciplinare in materia di doping, fermo restando l’eventuale responsabilità oggettiva dell’associazione nei casi previsti dai Codici di Giustizia delle Federazioni di riferimento.
Nel secondo caso la squadra rischia l’applicazione delle sanzioni previste in linea generale dall’art 11 del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi standard internazionali.
Tale articolo (recepito dalla NADO Italia nell’art. 12 del proprio antidoping Sports Code – versione in vigore dall’11 febbraio 2025), cristallizza tre principi cardine dell’intero panorama sportivo, previsti per tentare un difficile bilanciamento delle tre esigenze chiamate in causa allorquando un evento sportivo viene travolto da un ipotetico caso di “doping di squadra”.
In tali ipotesi, infatti, occorre bilanciare la necessità di tutelare la credibilità dell’evento sportivo (e degli interessi economici al medesimo connessi) con il dovere di tutelare la salute degli atleti potenzialmente coinvolti in una violazione di norma sportiva antidoping e con la necessità di evitare che la squadra venga penalizzata eccessivamente per condotte causate da propri membri sulla base di una mera responsabilità oggettiva.
Il primo comma del citato articolo 11, prevede che quando a più di un membro di una squadra viene notificata una violazione di una norma anti –doping, il soggetto che ha giurisdizione sull’evento (il “Ruling boby of the Event”) deve predisporre controlli mirati sulla squadra nel corso dell’evento stesso.
Se invece più di due membri di una squadra vengono scoperti aver commesso una violazione di una norma sportiva antidoping, il soggetto che ha giurisdizione sull’evento deve imporre un’adeguata sanzione alla squadra (ad esempio la perdita di punti, la sospensione, l’esclusione dell’evento ecc…), in aggiunta alle singole conseguenze dei membri che hanno commesso la violazione.
Il terzo comma della norma in parola, infine, contiene una chiusa finale, prevedendo che chi ha la giurisdizione sull’evento può prevedere conseguenze per la squadra più stringenti rispetto al comma precedente, quali, ad esempio, la previsione di sanzioni anche per un numero inferiori di violazioni di NSA nel corso del proprio evento.
Per poter interpretare correttamente la citata norma occorre tenere presente che per“Ruling body / organizzazione che ha giurisdizione sull’evento” si intende chi ha organizzato l’evento (Federazioni o leghe ma anche singolo organizzatore) ma anche gli Organi di Governo nel caso di strutture più articolate (ad esempio la FIFA in ambito calcistico mondiale o l’UCI in ambito ciclistico world e pro tour).
Inoltre per “notification / notifica” di una possibile violazione delle NSA è sufficiente l’invito all’interrogatorio a seguito di accertamenti compiuti dall’organizzazione antidoping e quindi non necessariamente si dovrà trattare di una comunicazione di positività ad un controllo antidoping.
Anche “event / evento sportivo” ha una connotazione più ampia di quello che tradizionalmente si è abituati a considerare …